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Questa sentenza della Corte d'Appello di Genova chiarisce i confini dell'omologazione forzosa nel Concordato Minore , sottolineando come la ristrutturazione del debito non possa prescindere da una valutazione rigorosa della meritevolezza del debitore e della reale convenienza economica per il Fisco rispetto all’alternativa liquidatoria .
L'imprenditrice, titolare di una ditta individuale , ha proposto un piano di Concordato Minore per gestire un debito di 514.413,53 euro , quasi interamente di natura erariale e previdenziale. Il piano prevedeva il pagamento di circa 43.000 euro in 5 anni , con percentuali di recupero per l'Agenzia delle Entrate estremamente ridotte (fino al 2% per i crediti degradati). Nonostante l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate (ADER) , il Tribunale di Genova , anche in base alla relazione dell’OCC ,aveva omologato la proposta in primo grado , ritenendola più vantaggiosa della liquidazione. ADER ha impugnato la decisione , sostenendo l'insussistenza della meritevolezza e l'erroneità del giudizio di convenienza .
La Corte d'Appello ha accolto il reclamo riformando la sentenza di omologa sulla base di tre profili critici:
La scarsa diligenza della debitrice e la mancanza di cause dell’inadebitamento ( Art. 76 c. 2 lettere a), b),c) ) : la Corte contesta le conclusioni dell’OCC accolte poi dal Tribunale in quanto nella relazione del primo le cause del dissesto vengono individuate a partire dal 2016 ma le sistematiche inadempienze fiscali sono anteriori di un decennio ; da ciò si deduce che le cause dell’indebitamento non sono state individuate e si rileva una mancanza di diligenza da parte della debitrice ( comma 2 lettera a) ) ; in mancanza di ragioni che hanno portato all’inadempienza delle obbligazioni fiscali la Corte rileva tale condotta come atti in frode verso i creditori ( comma 2 lettere b) e c) ) smontando quindi la relazione presentata dall’OCC al Tribunale.
Atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ( Art. 77 NCII ) : la Corte va oltre la scarsa diligenza individuando nel comportamento sistematico di omissione dei pagamenti tributari e contributivi e nella violazione di una rateizzazione verso ADER da parte della debitrice un comportamento che in senso lato si configura come atto a frodare le ragioni del creditore alla luce del fatto che i pagamenti della debitrice verso i creditori privati e i dipendenti sono sempre stati regolari. Ciò rende inammissibile la domanda di concordato minore ai sensi dell’ art. 77 NCII
La convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria (Art. 80 c. 3 NCII) : l’ultimo punto della sentenza di primo grado ribaltato in appello è la convenienza del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria ; in questo caso le valutazioni sul patrimonio fatte dall’OCC e accolte da Tribunale vengono reputate sottostimate dalla Corte d’Appello che reputa quanto offerto dalla debitrice per domandare il concordato , 43.000,00 € in dieci anni , del tutto inferiore al valore dell’attività , del magazzino e del patrimonio personale della debitrice pertanto anche in questo caso viene meno una condizione essenziale per concedere il cram down e omologare forzosamente il concordato.
L'intera vicenda evidenzia come la crisi potesse essere evitata o mitigata attraverso un opportuno monitoraggio degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Rilevazione Tempestiva: Il monitoraggio costante degli adeguati assetti avrebbe segnalato fin dall’inizio la grave situazione debitoria verso il fisco grazie ai segnali d’allarme ( art. 3 comma 4 NCII) , inoltre sarebbe subito emerso lo squilibrio nei flussi di cassa causato dai costi eccessivi, favorendo una segnalazione tempestiva delle crisi con la conseguente presa immediati di provvedimenti da parte dell’imprenditrice prima che si verificasse la stratificazione di un debito erariale ingestibile.
Trasparenza e Buona Fede: La redazione di budget e business plan avrebbero permesso alla debitrice di presentare e perseguire un piano basato su dati certi e sempre il monitoraggio degli assetti avrebbe permesso di misurare l’andamento del piano e i suoi risultati nel tempo apportando tempestivamente correttivi se necessario .
Tutela della Continuità: Il monitoraggio degli assetti sarebbe stato un segnale di diligenza in grado di dimostrare la "meritevolezza in senso lato" richiesta dalla Corte, elemento essenziale per ottenere il favore del Giudice e degli enti pubblici in sede di omologa.
La Corte d'Appello di Genova compara una condotta basata su pagamenti preferenziali ai creditori privati e omissiva verso il fisco come atto in frode rendendo inammissibile l’omologa forzosa del concordato proposto chi ha tenuto tale comportamento.