Decreto Tribunale di Catania R.G. 273/2022 del 08/03/2022
08/02/2023
Adeguati Assetti

 Commento Tecnico Legale alla Sentenza del Tribunale di Catania, Sez. Impresa, N. R.G. 273/2022

Oggetto del contendere: Denuncia di gravi irregolarità gestionali ex art. 2409 c.c. – Violazione dell'obbligo di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086, c. II, c.c. – Continuità aziendale – Business Judgment Rule – Revoca degli amministratori e nomina di amministratore giudiziario.

Norme rilevanti citate e applicate dal Collegio:

    • Art. 2409 c.c. (Denunzia al tribunale): Ha fornito la base legale per l'azione dei soci e l'intervento del Tribunale, consentendo l'ispezione, la valutazione delle irregolarità e la revoca degli amministratori. 

    • Art. 2086, c. II, c.c. (Adeguati assetti organizzativi): È stata la norma sostanziale violata. La sua inosservanza (mancata creazione di assetti completi) ha costituito la "grave irregolarità" che ha motivato la revoca. 

    • D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi): Richiamato per contestualizzare l'art. 2086 c.c., sottolineandone l'origine e la finalità di prevenzione della crisi e tutela della continuità aziendale. 

    • Art. 2381, c. 5, c.c. (Flussi informativi): Utilizzato per chiarire che il rispetto degli obblighi informativi interni non basta da solo a soddisfare il più ampio dovere di creare gli assetti previsti dall'art. 2086 c.c. 

    • Art. 92 disp. att. c.c. (Amministratore giudiziario): Ha disciplinato i poteri e i limiti dell'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale a seguito della revoca. 

1. Breve descrizione della vicenda

La pronuncia in commento trae origine dal ricorso depositato ai sensi dell'art. 2409 c.c. da alcuni soci di una S.p.A. (titolari complessivamente del 42,1% del capitale sociale), operante nel settore della torrefazione e commercializzazione di caffè. I ricorrenti lamentavano gravi irregolarità nella gestione ad opera dell'organo amministrativo in carica, nominato a seguito di un'aspra conflittualità familiare culminata nella revoca del precedente Consiglio di Amministrazione (ritenuta poi arbitrale ingiustificata) e nel licenziamento di uno dei soci ricorrenti.

Le doglianze spaziavano dalla mancata approvazione di un piano industriale, all'aggravamento della situazione debitoria per presunte spese improduttive, a politiche commerciali ritenute pregiudizievoli, a situazioni di conflitto di interessi e al mancato rispetto di normative igienico-sanitarie e antinfortunistiche. I ricorrenti chiedevano, previa ispezione giudiziale, la revoca dell'organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario.

Nonostante l'opposizione dei resistenti (amministratori, sindaci e la società stessa tramite curatore speciale), il Tribunale disponeva l'ispezione giudiziale.

2. Gli assetti organizzativi al centro della decisione

Il fulcro della decisione del Tribunale di Catania risiede nella constatazione della violazione, da parte dell'organo amministrativo, dell'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, così come prescritto dall'art. 2086, comma 2, c.c. (norma la cui attuale formulazione è stata introdotta dal D.Lgs. n. 14/2019 ed è in vigore, per questa parte, dal 16 marzo 2019).

Il Collegio, discostandosi parzialmente dalle conclusioni dell'ispettore giudiziale (che su questo specifico punto aveva rilevato l'adempimento degli obblighi informativi ex art. 2381, c. 5, c.c. e la recente entrata in vigore completa del Codice della Crisi), ha ritenuto che gli amministratori "nulla hanno predisposto in merito all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società". La difesa del CdA, secondo cui l'obbligo sarebbe stato assolto tramite la distribuzione di deleghe, è stata respinta. Il Tribunale ha chiarito che l'istituzione di un adeguato assetto "non si esaurisce nella distribuzione delle deleghe ai componenti del CdA", ma impone "una precisa individuazione ed indicazione di tutti gli altri aspetti organizzativi, amministrativi e contabili".

Il Tribunale sposa un'interpretazione ampia del concetto di "gestione" rilevante ai fini dell'art. 2409 c.c., includendovi non solo l'amministrazione corrente e le scelte strategiche, ma anche "tutte le scelte che attengono all’assetto organizzativo della società". In questa prospettiva, le irregolarità organizzative, come la mancata predisposizione degli assetti richiesti dall'art. 2086 c.c., sono considerate idonee a produrre inefficienze che si ripercuotono inevitabilmente sulla gestione imprenditoriale.

3. La rilevanza degli assetti per la continuità aziendale

La sentenza sottolinea la ratio dell'art. 2086, c. II, c.c.: imporre all'impresa una struttura organizzativa, amministrativa e contabile completa, funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché all'attivazione senza indugio degli strumenti per il superamento della crisi e il recupero della continuità.

La mancata predisposizione di tali assetti è considerata dal Tribunale un impedimento cruciale a questa funzione preventiva e proattiva. Di conseguenza, l'omissione degli amministratori non solo viola un dovere specifico, ma espone la società al rischio di non poter identificare e affrontare tempestivamente eventuali segnali di crisi, mettendo a repentaglio la stessa continuità aziendale. Non a caso, tra i compiti affidati all'amministratore giudiziario nominato vi è esplicitamente quello di "verificare la ricorrenza di continuità aziendale, adottando al riguardo ogni iniziativa necessaria (...) con precipuo riguardo alla istituzione degli opportuni assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art.2086, c.II, cc".

4. La Business Judgment Rule di fronte all'inerzia organizzativa

Il Tribunale affronta la questione dei limiti al sindacato giudiziale sulle scelte gestionali, richiamando il principio della Business Judgment Rule. Citando una precedente pronuncia del Tribunale di Roma (ord. del 15.9.2020 in R.G. 3711/2020), si afferma che le scelte dell'amministratore, sia gestionali che organizzative, possono essere sindacate entro i limiti di tale regola, verificandone la proporzionalità, la ragionevolezza e, specificamente per gli assetti, l'adeguatezza a far emergere gli indici di crisi.

Tuttavia, il Collegio catanese opera una distinzione fondamentale: un conto è sindacare nel merito una scelta organizzativa effettuata, un altro è constatare la totale omissione nell'approntare una qualsivoglia struttura organizzativa adeguata. In quest'ultima ipotesi, come ravvisato nel caso di specie, "non si pone alcun problema di limiti di sindacabilità delle scelte operate dal CdA, configurandosi, di contro, un grave inadempimento degli obblighi gravanti sull’organo gestorio". La "mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa", afferma il Tribunale richiamando la giurisprudenza di merito, "comporta di per sé una responsabilità dell’organo gestorio". L'inerzia, dunque, non è protetta dalla Business Judgment Rule.

5. Il discostamento del Collegio dal parere dell'ispettore

Un aspetto saliente della pronuncia è la decisione del Collegio giudicante di andare oltre le valutazioni dell'ispettore giudiziale su un punto determinante: quello relativo agli assetti organizzativi. L'ispettore, pur rilevando alcune criticità (come la discutibilità dell'aumento del compenso all'AD o l'irregolarità informativa nella svalutazione crediti e il conflitto di interessi in una delibera di risarcimento), aveva concluso, in merito agli assetti, che risultava "avvenuto l’adempimento degli obblighi informativi previsti dagli artt. 2381, comma 5 e 2086, comma 2, c.c., nonché dal D.Lgs 14/2019". L'ispettore aveva anche notato che nessuna norma impone la redazione di un piano industriale, pur riconoscendone l'utilità.

Il Tribunale, invece, ha ritenuto che la mera informativa e l'attribuzione di deleghe non fossero affatto sufficienti a integrare l'obbligo, ben più pregnante, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato e completo ai sensi dell'art. 2086, c. II, c.c. Questa "carenza di assetti organizzativi", non sollecitati neppure dal collegio sindacale (anch'esso destinatario, unitamente agli amministratori revocati, della condanna alle spese), è stata qualificata dal Tribunale come "grave atto di mala gestio" e "grave irregolarità, palesemente foriera di possibile pregiudizio sia per gli interessi dei creditori che per la società", tale da giustificare di per sé la revoca dell'organo amministrativo. Mentre l'ispettore aveva teso a minimizzare o a ricondurre alcune mancanze a mere irregolarità informative o a scelte discrezionali (pur con qualche eccezione), il Tribunale ha identificato nella violazione dell'art. 2086 c.c. la criticità sistemica e assorbente.

6. Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Catania si segnala per la rigorosa applicazione dell'art. 2086, c. II, c.c., elevando la mancata istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili a grave irregolarità ex art. 2409 c.c., idonea di per sé a comportare la revoca dell'organo gestorio. Il Collegio enfatizza la finalità preventiva di tale norma, cruciale per la tempestiva emersione della crisi e la salvaguardia della continuità aziendale.

Di particolare interesse è la presa di posizione sulla Business Judgment Rule, ritenuta non operante di fronte a una totale inerzia nell'adempimento dell'obbligo di dotarsi di assetti adeguati. La decisione, inoltre, dimostra l'autonomia valutativa del giudice rispetto alle conclusioni dell'ispettore giudiziale, soprattutto quando si tratta di qualificare giuridicamente la gravità di condotte omissive che minano le fondamenta organizzative imposte dalla legge a presidio della corretta gestione societaria e della prevenzione della crisi. La pronuncia si inserisce nel solco di quell'orientamento giurisprudenziale che attribuisce crescente importanza agli obblighi di corretta organizzazione interna delle società come presupposto indefettibile per una sana e prudente gestione.