Cliccando sul pulsante "Accetta tutti i cookie": l’utente accetta di memorizzare tutti i cookie sul suo dispositivo.
Cliccando su "Impostazioni cookie": l’utente sceglie le tipologie di cookie che saranno memorizzate nel suo dispositivo.
L'ordinanza del Tribunale di Napoli del 14 giugno 2022 affronta un caso di richiesta di sospensione di una delibera assembleare di revoca e nomina di un amministratore unico, unitamente a domande di accertamento di responsabilità contrattuale e risarcimento danni. Il Giudice, Dott. Nicola Graziano , ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione , ritenendola infondata sia per quanto riguarda il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Motivazioni del Rigetto:
Il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze della ricorrente in merito all'abuso di maggioranza, alla violazione dell'accordo transattivo dell'agosto 2021 e alla non corretta formazione dell'ordine del giorno. Al contrario, sono emersi elementi che hanno fondato la legittima revoca e la nomina del nuovo amministratore.
1. Vizio Informativo e Ordine del Giorno:
La ricorrente lamentava una carenza informativa e la mancata indicazione della "giusta causa di revoca" nell'ordine del giorno dell'assemblea del 1° aprile 2022. Il Tribunale ha respinto tale eccezione, richiamando l'articolo 2479-bis del codice civile , che nelle società a responsabilità limitata richiede che l'avviso di convocazione assicuri solo la "tempestiva informazione sugli argomenti da trattare". Non è prevista dalla legge né dallo statuto l'imposizione di un'informativa dettagliata o di una proposta di delibera argomentata nell'avviso di convocazione. Il Giudice ha chiarito che l'ordine del giorno deve informare i soci sul tema in discussione, ma la decisione spetta all'assemblea, che nella sua discrezionalità individua le ragioni della revoca.
2. Abuso di Maggioranza:
La ricorrente sosteneva che la revoca dell'amministratore fosse una misura "funzionale al perseguimento di interessi personalistici" e in conflitto con gli interessi della Società. A suo dire, il comportamento ostruzionistico delle socie resistenti, l'esercizio del diritto di ispezione, la mancata approvazione dei bilanci e l'ostilità verso l'amministratore avrebbero violato patti parasociali e i canoni di buona fede, configurando un abuso di maggioranza.
Il Tribunale ha confutato questa prospettazione , ritenendo che non vi fosse stato un uso distorto del potere di voto, ma piuttosto l'esercizio di un potere discrezionale corrispondente a un interesse delle resistenti alla sostituzione dell'amministratore.
Importanza degli Adeguati Assetti e dell'Art. 2086 c.c.:
Un punto cruciale della decisione del Tribunale risiede nella valutazione dell'operato dell'amministratore revocato, in particolare riguardo all'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il Giudice ha evidenziato che l'amministratore, pur nominato l'8 settembre 2021, non era stato in grado di fornire ai soci una situazione patrimoniale ed economica aggiornata, inviando situazioni diverse e disallineate.
Il Tribunale ha richiamato esplicitamente l'articolo 2086, comma secondo, del codice civile, che impone all'imprenditore (anche in forma societaria) il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Tale norma è espressamente richiamata anche dall'articolo 2475 del codice civile in materia di società a responsabilità limitata. La mancata capacità dell'amministratore di approntare una situazione patrimoniale ed economica aggiornata per diversi mesi è stata considerata una violazione di tali articoli.
Ulteriori elementi che hanno giustificato la revoca includono perplessità sul bilancio previsionale 2022 ("budget 2022") predisposto dall'amministratore, il quale presentava poste prive di commento, mancanza di assunzioni previsionali e un'eccessiva sproporzione nella voce "consulenti" (406.000 euro su un volume di produzione tra 1.6 e 1.8 milioni di euro). Inoltre, l'esternalizzazione dei prelievi a favore di un laboratorio esterno ha penalizzato i pazienti tradizionali e reso meno impegnati gli infermieri interni, con spreco di risorse e onerosi compensi aggiuntivi al fornitore esterno, le cui prestazioni non erano chiaramente ricostruibili.
Queste circostanze hanno portato il Tribunale a concludere che la delibera impugnata non era stata assunta per danneggiare la ricorrente, ma per preservare l'interesse dei soci a una corretta gestione dell'ente.
3. Periculum in Mora:
Anche il requisito del
periculum in mora (il rischio di un danno grave e irreparabile in attesa della decisione di merito) è stato ritenuto insussistente. Le preoccupazioni della ricorrente riguardo a rischi di appropriazione indebita di somme e a future richieste risarcitorie dell'amministratore revocato sono state messe in dubbio dalle motivazioni del Tribunale che hanno giustificato la revoca.
Conclusioni:
L'ordinanza in esame sottolinea l'importanza fondamentale della corretta e trasparente gestione societaria. La decisione del Tribunale di Napoli ribadisce che la revoca di un amministratore può essere legittima se supportata da ragioni concrete legate alla violazione dei doveri fiduciari e alla mancata adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, come previsto dall'art. 2086 c.c. e dall'art. 2475 c.c. La non trasparenza e la gestione inefficiente, specialmente in relazione alle informazioni patrimoniali e ai costi, possono costituire una giusta causa di revoca, anche in presenza di patti parasociali, se l'interesse della società viene pregiudicato. La sentenza chiarisce che l'ordine del giorno dell'assemblea non deve entrare nel dettaglio delle motivazioni, ma deve informare sufficientemente i soci sull'argomento della discussione.