Tribunale di Roma Decreto R.G.3711/2020 V.G.
15/09/2020
Adeguati Assetti

Importante provvedimento del Tribunale di Roma in cui si condanna l'o missione dell'accertamento della perdita di continuità aziendale; in particolere il collegio determina l'equilibirio tra l'obbligo di istituire gli assetti e la business judgment rule come previsti rispettivamente negli articoli 2086 e 2392 del codice civile.

La Disposizione del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in data 15 settembre 2020, relativa al procedimento ex art. 2409 c.c., riveste particolare importanza in quanto, pur disponendo un'ispezione e non una sentenza definitiva, evidenzia la centralità degli adeguati assetti organizzativi ai sensi dell'art. 2086 c.c. nell'ambito della valutazione di gravi irregolarità gestionali.

Norme Giuridiche Evidenziate:

Sebbene la disposizione non emetta un giudizio di merito definitivo, essa si fonda implicitamente sull'art. 2409 c.c., che disciplina il controllo giudiziario sulla gestione. La richiesta dei ricorrenti (il Collegio Sindacale) di immediata revoca degli amministratori o, in subordine, di ispezione, si basa sul presupposto di gravi criticità nella gestione societaria, in relazione all'equilibrio economico-finanziario e alla continuità aziendale.

Ruolo degli Adeguati Assetti (Art. 2086 c.c.):

La disposizione,  citando espressamente l'art. 2086 c.c., pone al centro delle preoccupazioni del Collegio Sindacale le criticità relative all'equilibrio economico e finanziario della società ed alla continuità della sua attività. Questi elementi sono direttamente riconducibili ai principi sanciti dall'art. 2086 c.c., il quale impone all'imprenditore collettivo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.   

Le gravi criticità segnalate dal Collegio Sindacale, quali la rilevante situazione debitoria (debiti scaduti ed a scadere per ingenti somme), rappresentano chiari segnali di potenziale squilibrio economico-finanziario che un adeguato assetto organizzativo dovrebbe non solo monitorare ma anche contribuire a prevenire o gestire tempestivamente.

Art. 2381 e 2392 c.c. (Implicazioni):

Gli artt. 2381 c.c. (funzioni del consiglio di amministrazione e deleghe) e 2392 c.c. (responsabilità degli amministratori) sono sullo sfondo della vicenda. Un'inadeguata organizzazione che non permetta di rilevare e gestire tempestivamente la crisi può arrivare a  configurare una violazione dei doveri di vigilanza del consiglio di amministrazione (art. 2381 c.c.) e un difetto di diligenza degli amministratori nell'adempimento del loro incarico, potenzialmente integrando una responsabilità ai sensi dell'art. 2392 c.c.

Condanna dell'Omissione dell'Accertamento della Perdita di Continuità Aziendale:

La disposizione del Tribunale, accogliendo la richiesta di ispezione fondata sulle segnalazioni del Collegio Sindacale relative all'equilibrio economico-finanziario e alla continuità aziendale,  riconosce la potenziale gravità di un'omessa o inadeguata valutazione di questi aspetti da parte degli organi amministrativi. Le "gravi criticità nella gestione della società, in relazione all'equilibrio economico e finanziario della stessa ed alla continuità della sua attività" denunciate dal Collegio Sindacale rappresentano proprio la mancata o insufficiente attuazione di meccanismi volti a monitorare e salvaguardare la continuità aziendale, un elemento centrale degli adeguati assetti ex art. 2086 c.c.

Equilibrio tra Adeguati Assetti e Business Judgment Rule:

La disposizione affronta direttamente l'equilibrio tra adeguati assetti e la business judgment rule (di cui all'art. 2392 c.c. in tema di responsabilità, che riconosce una certa discrezionalità agli amministratori) ; è possibile inferire che la scelta di non dotarsi di un'organizzazione adeguata a monitorare la continuità aziendale difficilmente rientra nella sfera insindacabile della business judgment rule. L'istituzione di un assetto organizzativo amministrativo e contabile che permetta la tempestiva rilevazione della crisi è un obbligo legale derivante dall'art. 2086 c.c., non una mera scelta discrezionale. Pertanto, l'omissione o l'inadeguatezza di tale assetto, soprattutto in presenza di segnali di crisi,  esclude l'applicazione della business judgment rule e configura una responsabilità degli amministratori per negligenza.

In conclusione, la Disposizione del Tribunale di Roma, pur essendo un provvedimento istruttorio, sottolinea la rilevanza degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per la sana gestione societaria e la prevenzione della crisi. Le criticità segnalate dal Collegio Sindacale, accolte come fondamento per l'ispezione, evidenziano come la mancata attenzione all'equilibrio economico-finanziario e alla continuità aziendale – elementi centrali dell'art. 2086 c.c. – possano configurare gravi irregolarità gestionali e potenzialmente escludere la protezione della business judgment rule.