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La sentenza del Tribunale di Milano (n. cronol. 2769/2019 del 18/10/2019, RG n. 9119/2019) rappresenta un rilevante precedente in materia di obblighi degli amministratori societari, con particolare riferimento al dovere di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Il caso riguarda due procedimenti riuniti ex art. 2409 c.c. promossi dai collegi sindacali di due società farmaceutiche nei confronti degli amministratori delle stesse. I ricorrenti denunciavano irregolarità nella gestione riconducibili a quattro profili principali:
Mancato riscontro a richieste di documentazione/informazioni
Mancata regolare tenuta dei libri sociali e contabili
Inadempienze in ambito organizzativo e gestionale
Presunta commissione di reati
Il Tribunale ha fondato la propria decisione principalmente sull'art. 2409 c.c., che disciplina la denuncia al tribunale da parte dei sindaci (o di una minoranza qualificata di soci) per gravi irregolarità nella gestione, potenzialmente dannose per la società. La norma consente al tribunale di adottare provvedimenti cautelari, disporre ispezioni e, nei casi più gravi, revocare gli amministratori nominando un amministratore giudiziario.
L'elemento più significativo della sentenza è il richiamo al nuovo testo dell'art. 2086 c.c., modificato dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), in vigore dal 16 marzo 2019. Il Tribunale cita espressamente la norma:
"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".
Il Tribunale ha motivato la revoca dell'amministratore e la nomina dell'amministratore giudiziario sulla base di una "grave irregolarità" consistente nella violazione degli obblighi di cui all'art. 2086 c.c., in particolare:
Inadeguata valutazione della continuità aziendale: Il Tribunale ha ritenuto che l'amministratore in carica non avesse adeguatamente verificato e affrontato lo stato di crisi delle società, evidente dalle sue stesse dichiarazioni circa:
La necessità di ricapitalizzazione
L'incapacità di far fronte alle posizioni debitorie risalenti
L'assenza di un preciso piano industriale o di ristrutturazione del debito
Approccio inadeguato alla crisi: Il Tribunale ha censurato l'approccio dell'amministratore, limitato alla "mera ricerca di finanziatori" o alla valutazione di "possibile cessione di alcune farmacie", senza un piano strutturato di risanamento.
Omesso adempimento degli obblighi di monitoraggio: Il Tribunale ha rilevato che l'amministratore non aveva predisposto una situazione patrimoniale aggiornata per verificare puntualmente lo stato delle società.
La sentenza dà particolare rilievo al "nuovo" art. 2086 c.c., evidenziando due aspetti fondamentali dell'obbligo degli amministratori:
Obbligo di adeguati assetti: Dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato che consenta la tempestiva rilevazione della crisi e della perdita di continuità aziendale.
Obbligo di attivazione tempestiva: Dovere di attivarsi senza indugio per adottare gli strumenti previsti dall'ordinamento per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale.
Il Tribunale ha qualificato come "grave irregolarità" la condotta dell'amministratore proprio perché si è risolta "nella negazione dell'obbligo di verificare puntualmente la sostenibilità dell'impresa sociale nella sua prospettiva complessiva e non solo corrente nonché dell'obbligo di attivare al più presto i necessari rimedi".
Questa sentenza rappresenta un'importante applicazione del rinnovato art. 2086 c.c., che ha codificato espressamente l'obbligo degli amministratori di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, orientandoli al monitoraggio della continuità aziendale e alla tempestiva rilevazione della crisi.
Il Tribunale di Milano ha interpretato tale norma in modo rigoroso, qualificando come grave irregolarità non solo la mancata predisposizione di adeguati assetti, ma anche l'assenza di una concreta attivazione per il superamento della crisi attraverso specifici strumenti di risanamento, sottolineando così che l'amministratore deve avere un approccio proattivo e non meramente reattivo rispetto alla gestione delle difficoltà aziendali.